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Riqualificazioni energetiche

12/01/2009 - Eliminazione della retroattività delle nuove norme; fissazione a 5 anni del periodo nel quale sarà possibile usufruire della detrazione delle spese del 2009 e 2010; eliminazione dei tetti di spesa; obbligo di inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
 
Sono queste le modifiche all’articolo 29 del DL 185/2008, relativo alla detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, approvate sabato scorso dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera.
In sostanza, dopo settimane di proteste contro la stretta sul 55%, il Governo ha fatto un vero e proprio dietrofront: eliminati i tetti di spesa e l'applicazione retroattiva alle spese del 2008, le uniche novità dal 1° gennaio 2009 sono l'allungamento a 5 anni del periodo di detrazione e l'obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
 
Vediamo nel dettaglio le modifiche all’articolo 29 del DL 185/2008.
Il nuovo comma 6 prevede che, per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui ai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), debbano inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.
 
Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007
 
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il suddetto DM 19 febbraio 2007, deve essere modificato al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. I commi da 8 a 11 sono stati cancellati.